STATUTO FEDERAZIONE ITALIANA BED & BREAKFAST - FEDERB&B -

TITOLO I Costituzione, denominazione e scopi

Art. 1 - Costituzione, denominazione e scopi

E’ costituita, con durata illimitata, l’Associazione "Federazione Italiana Bed & Breakfast".

L’Associazione, ha sede legale in Roma

Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località della provincia.

L'Associazione ha per scopo: rappresentare le istanze e le esigenze dei soggetti coinvolti nel mercato della ricettività turistica extraalberghiera denominata "Bed & Breakfast", e “Appartamenti per brevi affitti turistici”, da ora in poi riuniti sotto la voce comune “Bed & Breakfast” mediante attività di coordinamento, di rappresentanza, di proposta.

A tal fine l'Associazione si propone di compiere:

- le attività di stimolo e proposta relative alle esigenze del sistema nei confronti delle istituzioni;
- le attività di informazione e promozione del sistema "Bed & Breakfast", verso le istituzioni e verso il pubblico;
- le attività utili allo sviluppo ed alla valorizzazione del mercato di riferimento, mediante l'adozione di ogni iniziativa ritenuta utile allo scopo.
Il tutto anche affidandolo specifico mandato alle titolate Organizzazioni nazionali cui aderisce.

TITOLO II Gli associati

Art. 2 - Perimetro della rappresentanza

Possono aderire alla Federazione Italiana Bed & Breakfast:

a) le Imprese con sede legale nel territorio nazionale, che svolgono attività nel campo della ricettività turistica denominata "Bed & Breakfast", fornendo attività di gestione, disciplina e coordinamento dei servizi di prenotazione di camere e strutture ricettive extraalberghiere, tramite specifici contratti con i prestatori di detti servizi;

b) le Cooperative e le Associazioni che svolgono direttamente attività qualificata come Bed & Breakfast;

Tutti gli associati, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.

Art. 3 - Ammissione e durata del rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’azienda, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’impresa, il numero dei dipendenti e quant’altro richiesto dall’Associazione.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo.

In caso di pronuncia negativa, l’impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Assemblea, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa della Assemblea è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

L’adesione impegna l'associato per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.

All’atto dell’ammissione l'associato si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione di:

- un contributo di iscrizione;
- un contributo ordinario mensile, nel rispetto del minimale annuale, ed eventuali contributi speciali deliberati dall’Assemblea

L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti degli associati morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.

L’adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora l'associato non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 4 - Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Gli associati, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ciascun associato, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento.

Art. 5 - Doveri degli associati

L'adesione all’Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare l'associato deve:

• partecipare attivamente alla vita associativa;
• applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
• non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
• fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
• versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione
• fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati necessari al computo dei voti da esprimere in assemblea.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione.

L’Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali / di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Art. 6 - Sanzioni

Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

• sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;
• censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
• sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
• decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
• decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
• sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
• espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale

Le sanzioni vengono deliberate, anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.
E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo della applicazione della sanzione.

Art. 7 - Cessazione della condizione di associato

La qualità di associato si perde:

a) per dimissioni;
b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 6.

In ogni caso l'associato non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 3.

Con la risoluzione del rapporto associativo, l'associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

L’Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per il biennio.
c) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall’articolo 20.

TITOLO III Gli Organi associativi

Art. 8 - Assemblea: attribuzioni

Spetta all’Assemblea:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente tra i legali rappresentanti delle imprese associate;
b) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo,anche tra soggetti diversi dai rappresentanti legali delle imprese associate;
c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
d) eleggere i Probiviri;
e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;
g) approvare il bilancio consuntivo;
h) approvare i contributi;
i) deliberare in ordine ai rimborsi delle spese sostenute dagli organi sociali;
j) modificare il presente statuto;
k) sciogliere l’Associazione e nominare uno o più liquidatori;
l) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 9 - Assemblea: composizione

L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi.

Gli associati non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Il versamento dei contributi, ai fini della partecipazione in assemblea, può essere effettuato fino alla data fissata per la consegna dei documenti ai fini del calcolo dei voti, a norma del penultimo comma del presente articolo.

E' ammessa la rappresentanza in assemblea, a mezzo di delega scritta, che può essere rilasciata ad un altro associato. Nessuno può rappresentare più di un altro associato.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti semprechè in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo il seguente schema:

a) 1 voto ogni "Bed & Breakfast" rappresentati dall'associato; si intendono rappresentati ai fini del presente comma quei "Bed & Breakfast" dei quali l'associato può offrire la disponibilità mediante accordi da provare per iscritto. Nel caso in cui lo stesso Bed & Breakfast fosse rappresentato da due o più soci, il relativo voto sarà equamente diviso tra i soci che lo rappresentano.
b) 1 voto ogni 5.000 € di fatturato annuale dell'associato fino ad euro 100.000, 1 voto ogni 15.000 € di fatturato da 100.001 € a 500.000 €, 1 voto ogni 50.000 € a partire da 500.001 €;
c) 5 voti ciascuno per gli associati fondatori, nei primi cinque anni a partire dalla costituzione dell'Associazione;
d) 3 voti ciascuno per gli associati fondatori, dal sesto al decimo anno incluso dalla costituzione dell'Associazione;
e) 3 voti ogni biennio di anzianità nell'associazione.

Agli iscritti in corso d'anno è attribuito solo un voto.

Nell’inviare la convocazione il Consiglio Direttivo indica i termini entro i quali i singoli associati debbono produrre gli elementi atti a determinare l'attribuzione dei voti in relazione alle modalità sopra esposte ai numeri 1 e 2.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro bollato ed annualmente vidimato; di esso potranno prenderne visione solo le aziende al corrente con il versamento dei contributi associativi.

Art. 10 - Assemblea: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea si riunisce:

a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
b) in via straordinaria ogniqualvolta quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da tanti associati che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, da motivare nell'avviso di convocazione, il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti gli associati; tuttavia, trascorsa un’ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.

Art. 11 - Consiglio Direttivo: composizione e modalità di funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto:

a) dal Presidente;
b) dal Vice Presidente,
c) da due componenti eletti dall’Assemblea, a maggioranza dei voti presenti.

I componenti eletti dall'Assemblea durano in carica 2 anni e sono rieleggibili solamente 1 volta. Possono essere successivamente rieletti solo ove sia trascorso un periodo di tempo pari a quello del mandato esercitato.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il quinquennio, essi sono sostituiti dall’Assemblea. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, da motivarsi nel medesimo avviso di convocazione, tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti in carica, ed è preseduto dal Presidente della associazione ed in sua assenza dalla persona scelta dai presenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Art. 12 - Consiglio Direttivo: attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
b) dirigere l'attività dell’Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati;
c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dall’Assemblea;
d) deliberare sull’accoglimento delle domande di adesione;
e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell’Associazione;
g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni dell’Assemblea;
h) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento dell’Associazione;
i) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria

Il Presidente dura in carica tre anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno del suo mandato.
Il Presidente è rieleggibile, a maggioranza dei voti dei partecipanti alla relativa assemblea, per un secondo mandato consecutivo.

Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario, ove nominato, o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 14 - Vice Presidente

Nella realizzazione del programma triennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un Vice Presidente.

Il Vice Presidente dura in carica quanto il Presidente e scadono dunque contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Si può essere rieletti per non più di una volta.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno al tempo di durata del mandato esercitato.

Nel caso che venga a mancare durante la carica, è sostituito, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 15 - Probiviri

L’Assemblea di ogni quadriennio elegge, a scrutinio segreto, tre Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i tre Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è il Proboviro non scelto dalle parti.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 16 - Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di 3 (tre) Revisori contabili effettivi, nonché 2 (due) supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti degli associati dell’Associazione.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili una volta sola.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e dell’Organo collegiale allargato.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

TITOLO IV Articolazioni interne

Art. 17 - Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

TITOLO V Fondo comune e bilanci

Art. 18 - Fondo comune

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 19 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO VI Modificazioni dello statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 20 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti gli associati.

Agli associati che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

Art. 21 - Scioglimento dell’Associazione

Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di associati rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti gli associati.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori , ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Disposizioni d'attuazione e transitorie

L'associazione aderirà alla Confindustria e a Federurismo e ne adotterà il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell’industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri associati.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando gli associati alla sua osservanza.